Lodisti e cavilli : il parere dell'Avvocato
L’attuale caos sulla cessione del Torino dalla cordata dei cosiddetti “lodisti” all’editore Urbano Cairo deriva dalla ormai famosa scrittura privata firmata dal presidente, Avv. Marengo, all’imprenditore Giovannone, per l’acquisto del 51% delle quote della Srl Società Civile Campo Torino, creata per la gestione del titolo sportivo. Detta società, peraltro, attualmente non esiste più, essendosi tramutata in una Spa in seguito all’assemblea dei soci del giorno 26 agosto, che ha deliberato l’aumento di capitale da 10 mila a 10 milioni di euro.
L’esatto contenuto di questa scrittura privata non è a tutt’oggi noto, quindi non è chiaro quali esattamente siano i diritti attribuiti al sig. Giovannone. Sulla base degli elementi disponibili, si può operare la seguente ricostruzione giuridica:
- I “lodisti”, per gestire il titolo sportivo, devono obbligatoriamente creare una società di capitali. Scelgono la forma della Srl, meno dispendiosa e con un capitale minimo richiesto dalla legge (10.000 euro) molto inferiore rispetto a quello obbligatorio per le Spa (100.000 euro).
- Per ragioni attualmente ignote, il legale rappresentante della neonata Srl, ossia l’Avv. Marengo, accetta di sottoscrivere (non è chiaro se a nome proprio, o a nome della società) la famosa scrittura privata con cui viene concesso al socio finanziatore Giovannone il diritto d’opzione sul 51% delle quote.
- Contrariamente all’atto pubblico, che viene formato secondo regole precise dal notaio o da altro pubblico ufficiale, la scrittura privata è un semplice documento scritto e sottoscritto dalle parti. Può essere registrato ed anche autenticato da notaio, ma ciò non risulta nel caso attuale.
- Ai sensi dell’art. 2702 del codice civile, “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Non risulta che l’Avv. Marengo abbia disconosciuto la propria sottoscrizione. Nemmeno riguardo al contenuto risultano mosse contestazioni. In assenza, quindi, di disconoscimento o altre contestazioni, il documento risulta valido e vincolante per chi lo ha sottoscritto.
La scrittura privata è opponibile a terzi soltanto nel caso in cui abbia data certa anteriore, nel caso in esame, all’avvio delle trattative con il sig. Cairo. La data certa può derivare dall’autenticazione notarile, dalla registrazione, dall’apposizione del timbro postale, o da altri meccanismi, oppure, dice l’art. 2704 c.c., dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Ma, nel caso in esame, non risulta che ne sia contestata la data, anteriore all’entrata in scena del sig. Cairo. Si può dunque presumere che il sig. Cairo, in buona fede, ne ignorasse l’esistenza, trattandosi di un patto interno alla Srl, non iscritto nei pubblici registri.
- Contenuto della scrittura privata è un patto d’opzione per l’acquisto del 51% delle quote della Srl da parte del sig. Giovannone. Quando le parti, dice l’art. 1331, convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile. In sostanza, l’opzione è una proposta di acquisto (o vendita), che una parte si obbliga contrattualmente a tenere ferma e l’altra parte ad accettare o rifiutare entro un termine perentorio non prorogabile. Si tenga presente che molto di rado l’opzione è gratuita: questa scrittura privata, che attribuisce al sig. Giovannone un diritto di notevole rilevanza patrimoniale, è stata con ogni probabilità stipulata in cambio di un corrispettivo.
- A parere di chi scrive, la vicenda dovrebbe essere ricostruita nel seguente modo: i “lodisti” fondano la Srl per la gestione del titolo sportivo. Per coinvolgervi il sig. Giovannone (che nei primi articoli della stampa era qualificato genericamente come “patron”, ossia, nel gergo calcistico, come quello che ci mette il capitale), accettano di sottoscrivere questo accordo inter partes, la nota scrittura privata: così, Giovannone investe i soldi per il lodo, ma in cambio ottiene il diritto d’opzione, per poter prendere all’occorrenza il controllo della società, senza rinunciare ad avere altri soci (probabilmente per questo l’opzione è sul 51% del capitale e non sul totale).
- A quel punto, il sig. Giovannone non aveva che da esercitare l’opzione nei modi e tempi previsti: ignoro quali siano questi modi e questi tempi, non avendo visto il documento, ma normalmente è sufficiente mandare una raccomandata agli altri soci e iscrivere al registro delle imprese l’avvenuto esercizio del diritto. Ma questo non risulta sia mai accaduto, altrimenti il 51% sarebbe già trasferito (con obbligo, ovviamente, di pagare agli altri soci il valore delle quote). Dal canto loro, i soci che si sono impegnati a vendere non possono vendere ad un terzo prima della scadenza del termine. La vendita potrebbe essere invalidata e soprattutto sarebbero chiamati a risarcire danni estremamente cospicui per violazione del diritto d’opzione, danni pari almeno al presumibile valore di mercato della quota di maggioranza. Molto grossolanamente, solo per intendersi, se è vero che il sig. Cairo intende investire nella squadra 25-30 milioni, il valore reale del 51% si calcola in fretta.
- A seguito dell’assemblea dei soci, è stata deliberata la trasformazione della Srl in Spa e l’aumento di capitale a 10 milioni di euro. Ora, gli scenari possibili sono i seguenti:
- In via preliminare, si tenga conto che il sig. Giovannone non ha validamente esercitato l’opzione di cui alla scrittura privata. Quindi, attualmente, è un socio di minoranza tenuto a contribuire in proporzione alla sua quota all’aumento di capitale (o a recedere dalla società, se l’aumento di capitale non gli sta bene).
- Quanto al destino del patto d’opzione, non è ben chiaro, non potendo esaminare la scrittura privata, se il diritto sia stato attribuito solo sulle quote della Srl od anche (ma parrebbe dubbia la validità di un diritto d’opzione siffatto) su quelle della società sorta in caso di trasformazione. Nel primo caso, la Srl non esiste più; Giovannone non ha partecipato all’assemblea che ha deliberato la trasformazione; ma a questo punto, o impugna a norma di legge la delibera assembleare entro tre mesi, o si conforma ad essa, rinunciando alla sua opzione.
- Nel secondo caso, si ribadiscono tutti i dubbi, sia in ordine al mezzo (la mera scrittura privata appare inidonea a soddisfare le garanzie per i terzi previste dalla legge riguardo alle società per azioni), che al contenuto (un patto di opzione deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni, assumendo, in mancanza, carattere di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro contratto: in questo caso, oggetto dell’opzione diventerebbero le quote azionarie di una Spa non esistente al momento dell’accordo, e di cui, sembra di capire, non era prevista la costituzione a breve). La legge prevede, invero (art. 2441), un esplicito diritto di opzione dei soci sui pacchetti azionari di nuova emissione, ma solo in relazione alle quote già possedute. Quindi, nel caso di Giovannone, attualmente, di una quota di minoranza. Qualora, comunque, nonostante tutte le riserve, il diritto d’opzione fosse ancora valido rispetto alle quote della neonata Spa, dovrà essere esercitato nel termine previsto e nei modi previsti, pagando un importo enormemente superiore a quello originario.
In conclusione, alla luce degli elementi attualmente disponibili appare improbabile che il sig. Giovannone possa esercitare il preteso diritto d’opzione sulle azioni della Spa, a meno che non eserciti e registri in camera di commercio la sua opzione sulle quote della Srl prima che venga iscritta la delibera di trasformazione ed aumento del capitale, o non impugni la medesima delibera, se la ritiene lesiva dei propri diritti e/o dell’interesse societario.
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